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Nuovo “Comitato” Romano Antirumore

IL MANIFESTO

 
Molti di voi non sanno, né immaginano, che qui in Italia la tutela dal rumore causato da attività, come Pub, discoteche ecc., potrebbe essere del tutto gratuita, o costare pochissimo alle vittime delle immissioni. Basterebbe applicare l’Art. 3 della Costituzione !
La Legge 447 del 26/10/1995, infatti, stabilisce che ogni attività potenzialmente inquinante che sia soggetta ad autorizzazioni comunali (i “Nulla-Osta”) sia obbligata a presentare, appunto al Comune, una Valutazione d’Impatto Acustico, redatta da un “tecnico competente” iscritto all’Elenco regionale. Ma cosa c’entra l’Art. 3 della Costituzione ?
L’Art. 3 della Costituzione stabilisce l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla Legge, in questo caso della Legge 447/95, e se i Comuni recepissero con eguale dignità le Valutazioni d’Impatto Acustico redatte da “tecnici competenti” incaricati dalle vittime delle immissioni, come recepiscono quelle dei “tecnici competenti” degli inquinatori, allora il problema potrebbe risolversi davvero con poco…
Spieghiamo meglio: il tecnico incaricato dal titolare dell’attività “inquinante” trova, a volte, attività le cui emissioni rientrano negli ampi limiti di legge, e quindi certifica.
Altre volte lo stesso tecnico trova un superamento dei limiti, e prescrive gli interventi di insonorizzazione da fare, di cui accerta l’efficacia con una nuova misurazione, prima di certificare alcunché. Questo era lo spirito dell’Art.2 della Legge 447/95…
Altre volte –ancora- il “tecnico competente” certifica l’esatto contrario della realtà.

Misurazioni effettuate al Villaggio Globale di Roma

Misurazioni al Villaggio Globale di Testaccio - ROMA

Se i Comuni accettassero anche le Valutazioni d’Impatto Acustico redatte per conto delle vittime delle immissioni, allora i loro competenti uffici non potrebbero mancare di notare l’incongruenza, di due certificazioni ufficiali in aperto contrasto tra loro. Ebbene una delle due è certamente erronea o falsa, e se i livelli d’immissione nelle abitazioni superano i limiti di legge lo è di certo la Valutazione redatta dal tecnico di fiducia del titolare dell’attività, che l’ha sottoscritta ai sensi delle norme sull’autocertificazione.

A questo punto i Comuni più attrezzati, come p.es. Roma, che hanno un apposito Dipartimento (il X), potrebbero favorire un incontro tra i due “tecnici competenti”, che il più delle volte si risolverebbe nell’ammissione pacifica dell’imprecisione di una delle due Valutazioni, che verrebbe ritirata dal tecnico in errore, se in buona fede. Nel caso questa sia la Valutazione del “tecnico competente” del locale, allora decadrebbe il Nulla-Osta…
Questo porterebbe fuori dei Tribunali il 90 % del contenzioso in materia, favorendo anche quello snellimento delle vertenze giudiziarie, che tutti auspicano, da sempre.
Resta sempre l’ipotesi del “tecnico incompetente” che difenda a spada tratta le sue tesi… Ebbene, trattandosi di una certificazione ufficiale, esiste un preciso articolo del Codice Penale che sanziona questo tipo di comportamenti, e –prima o poi- si troverà un giudice disposto ad applicarlo alla fattispecie.
Il costo zero lo si ottiene nel caso in cui il titolare dell’attività inquinante si renda conto di aver utilizzato, magari in buona fede, una Valutazione d’Impatto Acustico erronea, per conseguire i Nulla-Osta comunali, ed acquisisca quella del “tecnico competente” delle vittime delle immissioni, accettandone il piccolo costo e, soprattutto, le prescrizioni contenute.
Egualmente vi sarebbe un costo zero per le vittime delle immissioni, se il Giudice di Pace sanzionasse il titolare dell’attività inquinante a pagare le spese tecniche sostenute da parte delle vittime delle immissioni, al termine di una breve ed incospicua vertenza.
Ancora si potrebbe avere un costo zero per le vittime, se il “tecnico competente” autore di una (a volte però sono centinaia…) Valutazioni false o erronee, fosse condannato, in sede penale, a risarcire le vittime del suo errore tecnico inescusabile.
Questo è stato l’approccio proposto fin dal 2000 dal Comitato Romano Antirumore.
Il nuovo “Comitato” non è affatto definito per caso “tra virgolette”.
Dieci anni di esperienza di lotte, vertenze penali e civili, tutte documentate su questo Sito e su www.fabriziocalabrese.it, hanno dimostrato che le semplici istanze dei veri Comitati possono infrangersi contro barriere solidissime, fatte d’interessi economici e connivenze.
Per questo il Nuovo “Comitato” Romano Antirumore sarà, di fatto, un non-Comitato: un semplice contenitore di istanze, simili tra loro e già proposte alle Autorità competenti direttamente dai soggetti interessati, che si avvalgono di un loro “tecnico competente”, iscritto all’Elenco regionale e per nulla disposto a tradire la fiducia in lui riposta.
Dieci anni di attività documentata, in questo e nell’altro sito, escludono ogni dubbio.
Per aderire a questo “non‑Comitato” mandate una e-mail all’indirizzo: info@comitatoromanoantirumore.it e, soprattutto, passate la voce a quante più persone di vostra conoscenza possiate raggiungere.
Esiste per tanti di noi la voglia concreta di vedere un’Italia diversa da quella che abbiamo vissuto in questi anni. Proviamo a fare il possibile, insieme !
Roma 11 settembre 2008
Fabrizio Calabrese
tecnico competente n.591 (Lazio)
FC@fabriziocalabrese.it
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